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Legge 09/11/2001 n. 401
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unitā previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unitā previsionali di base del centro di responsabilitā n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente Legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente Legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla Legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalitā di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art. 10, comma 1, nonchč ai fini di cui all'art. 3, comma 3, lettera g), č autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unitā previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente Legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente Legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con Decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unitā previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente Legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.".
Art. 5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((dell'interno)) da lui delegato, ((determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile,)) promuove e coordina le attivitā delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integritā della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamitā naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ((Per le finalitā di cui al presente comma, č istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato- regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.))
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((dell'interno)) da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonchč i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. ((3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, č articolata in sezioni e svolge attivitā consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; č presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed č composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchč da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivitā di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. Č presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonchč da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autoritā regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonchč rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresė nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltā e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto; con il medesimo Decreto sono stabilite le relative modalitā organizzative e di funzionamento.))
4. Per lo svolgimento delle attivitā previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro ((dell'interno)) da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresė, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, ((nonchč l'attivitā di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivitā tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della Legge 24 feb braio 1992, n. 225, e l'attivitā di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonchč quelli relativi alle attivitā, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima Legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.))
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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